IL TRIBUNALE
    Ha pronunziato la presente ordinanza  nel  procedimento  penale  a
 carico  di  Tiscione  Santo,  imputato del reato di cui agli artt. 81
 cpv. del c.p. e 73 del d.P.R. n. 309/1990;
    Premesso che il pubblico ministero ha richiesto di produrre a fini
 probatori -  per  la  lettura  in  dibattimento  -  i  verbali  degli
 interrogatori  resi  al  g.i.p.,  nel corso dell'udienza di convalida
 dell'arresto in flagranza, da Vanella Paolo il 2 ed il 5 aprile  1991
 e da Albertazzi Anna Maria e da Cosenza Francesco il 2 aprile 1991;
      che  il  pubblico  ministero aveva tempestivamente e ritualmente
 richiesto nel presente procedimento  l'esame  dei  predetti  Vanella,
 Albertazzi e Cosenza, quali imputati di reato connesso;
      che effettivamente, secondo quanto emerge dagli atti, essi erano
 originariamente  imputati  insieme  a  Tiscione  Santo  nel  medesimo
 procedimento (per avere illecitamente ricevuto da costui le  sostanze
 stupefacenti  della cui detenzione e cessione ai predetti il Tiscione
 e' oggi  chiamato  a  rispondere)  e  la  loro  posizione  era  stata
 autonomamente definita con giudizio abbreviato davanti al g.i.p.;
      che  in sede di esame nel presente dibattimento il Vanella si e'
 avvalso della facolta' di non rispondere, mentre l'Albertazzi  ed  il
 Cosenza  hanno  reso  dichiarazioni  contrastanti  con quelle rese al
 g.i.p. in sede di convalida del loro arresto, secondo  quanto  emerge
 dalle   contestazioni  loro  specificamente  formulate  dal  pubblico
 ministero nel corso dell'esame;
      che alla produzione dei verbali richiesta dal pubblico ministero
 si e' opposto il difensore del Tiscione;
    Ritenuto che l'opposizione del difensore alla produzione richiesta
 dal pubblico ministero e' fondata:
      quanto ai  verbali  contenenti  le  dichiarazioni  del  Vanella,
 perche'  l'art.  513  del  c.p.p.  ammette soltanto per l'imputato la
 lettura e quindi l'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni  rese
 al  p.m.  od  al  giudice  nel  corso  delle  indagini  preliminari o
 nell'udienza preliminare, mentre tale possibilita' resta esclusa  per
 le  persone di cui all'art. 210 del c.p.p., ossia per gli imputati di
 reato connesso, salvo che nell'ipotesi in cui non sia stato possibile
 ottenerne la presenza in dibattimento;
      quanto ai verbali contenenti le dichiarazioni dell'Albertazzi  e
 del  Cosenza,  perche'  l'art.  503  del  c.p.p. ammette soltanto per
 l'imputato - e non anche per le  persone  di  cui  all'art.  210  del
 c.p.p.,  ossia per gli imputati di reato connesso - l'acquisizione al
 fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni assunte dal p.m., alle
 quali  il difensore aveva il diritto di assistere, e di quelle rese a
 norma degli artt.  294,  391  e  422  del  c.p.p.,  che  siano  state
 utilizzate per le contestazioni;
      che,  peraltro,  appare rilevante e non manifestamente infondata
 la  questione  di  legittimita'  costituzionale   delle   norme   che
 sanciscono i predetti divieti, proposta dal pubblico ministero in via
 subordinata  (cioe'  per  il  caso  in cui il tribunale ritenesse non
 accoglibile l'istanza di acquisizione dei verbali);
      che, invero, la questione predetta - la  quale  investe  diversi
 profili della normativa processuale, nei termini che saranno appresso
 ulteriormente  specificati  -  e'  sicuramente rilevante nel presente
 processo, in quanto sia da cio' che il pubblico ministero ha riferito
 in dibattimento in ordine al contenuto delle  dichiarazioni  rese  da
 Vanella,  dell'Albertazzi e dal Cosenza e recepite nei verbali di cui
 ha chiesto l'acquisizione, sia dalle contestazioni formulate in  sede
 d'esame all'Albertazzi ed al Cosenza sulla base dei verbali predetti,
 emergono   chiaramente  elementi  probatori  a  carico  del  Tiscione
 suscettibili  di   riverberarsi   sulla   decisione   in   punto   di
 responsabilita'  dello  stesso, perche' risulterebbe che tutt'e tre i
 dichiaranti hanno affermato e ribadito di avere ricevuto le  sostanze
 stupefacenti  di  cui  all'imputazione  da  Tiscione Santo, mentre in
 dibattimento il Vanella - come dianzi precisato  -  ha  rifiutato  di
 rispondere  in  merito  e  l'Albertazzi  ed  il  Cosenza  hanno  reso
 dichiarazioni  contrarie   alle   precedenti   (e   l'Albertazzi   ha
 addirittura negato in dibattimento di avere reso le dichiarazioni che
 le venivano contestate);
      che  la  questione  di  costituzionalita' sollevata dal pubblico
 ministero appare altresi' non manifestamente infondata,  nei  termini
 che  appresso  saranno  precisati  e  per i quali, nella parte in cui
 viene  integrata  la  prospettazione  del  pubblico   ministero,   la
 questione deve ritenersi sollevata d'ufficio;
      che,  in particolare, come sopra specificato per il caso di spe-
 cie (riguardo alla posizione del Vanella), le conseguenze del rifiuto
 di rispondere e, quindi, di sottoporsi all'esame,  da  parte  di  una
 persona  imputata  di reato connesso nei confronti della quale si sia
 proceduto separatamente, sono disciplinate dall'art. 513  del  c.p.p.
 diversamente  rispetto  al caso di rifiuto opposto dall'imputato: con
 il divieto,  nel  primo  caso,  di  lettura  delle  dichiarazioni  in
 precedenza rese al g.i.p., e con l'obbligo della lettura, a richiesta
 di parte, nel secondo caso;
      che   detta  disciplina  appare  del  tutto  irrazionale  e  non
 giustificata  da  alcuna  differenza  sostanziale  di  posizione  che
 supporti  tale differente trattamento processuale, posto che soltanto
 accidentalmente  e  casualmente  si   verifica   la   situazione   di
 separazione  dei  procedimenti,  che porta all'applicabilita' di tale
 diverso regime: facendo si' che l'imputato,  a  seconda  della  sorte
 processuale  degli  originali  coimputati, possa trovarsi o meno come
 elementi di prova - a favore  od  a  carico  -  le  dichiarazioni  da
 costoro rese in una fase antecedente del medesimo procedimento;
      che  l'irrazionalita'  della  disciplina  emerge vieppiu' ove si
 consideri  che,  a  norma  dello  stesso   art.   513   del   c.p.p.,
 l'utilizzazione  processuale  delle dichiarazioni dei coimputati puo'
 dipendere anche soltanto dalla circostanza  che  di  costoro  si  sia
 potuta ottenere o meno la presenza nel dibattimento: nel caso di spe-
 cie,  la  lettura  delle precedenti dichiarazioni del Vanella sarebbe
 stata consentita ove di  costui  non  si  fosse  potuta  ottenere  la
 presenza  al  dibattimento,  mentre cio' non puo' aver luogo a fronte
 della situazione  -  tutt'affatto  analoga,  sul  piano  processuale-
 probatorio - del suo rifiuto di sottoporsi all'esame nel dibattimento
 stesso;
      che  pertanto,  ad  avviso  del  tribunale, la disciplina di cui
 all'art. 513 del c.p.p. contrasta - sotto entrambi  i  profili  sopra
 evidenziati  -  col  disposto  dell'art.  3  della  Costituzione e si
 presenta manifestamente irrazionale, nella parte in cui non  consente
 che  sia data lettura in dibattimento dei verbali delle dichiarazioni
 rese da taluna delle persone indicate nell'art.  210  del  c.p.p.  in
 presenza dei presupposti che legittimerebbero, invece, la lettura dei
 verbali di analoghe dichiarazioni rese dall'imputato;
      che, inoltre, la questione di legittimita' costituzionale appare
 fondata  -  sempre  in  rapporto  all'art.  3  della  Costituzione ed
 altresi' per irragionevolezza della  normativa  -  anche  per  quanto
 attiene  all'inutilizzabilita',  ai  fini  del  decidere  in punto di
 responsabilita' dell'imputato, delle dichiarazioni in precedenza rese
 da taluna delle persone indicate nell'art. 210 del c.p.p. e assunte -
 come  nel  caso  di  specie  -  dal  g.i.p.  in  sede  di   convalida
 dell'arresto,  quando  detta  persona  ne abbia reso di differenti in
 dibattimento e le prime siano state utilizzate per le  contestazioni:
 al  contrario di quanto previsto per l'imputato dall'art. 503, quinto
 e sesto comma, del  c.p.p.,  e  nonostante  la  situazione  in  tutto
 analoga,  la  piena  utilizzabilita'  delle  dichiarazioni rese dagli
 originari coimputati e' preclusa dal dettato dell'art. 210 del c.p.p.
 (nella parte in cui non prevede che all'esame delle persone ivi indi-
 cate si applichino anche  le  disposizioni  del  predetto  art.  503,
 quinto  e  sesto  comma,  del  c.p.p.),  e correlativamente da quello
 dell'art. 503 del c.p.p., laddove non comprende  le  persone  di  cui
 all'art.  210 del c.p.p. tra i soggetti cui la norma si riferisce per
 la disciplina dell'acquisizionedelle dichiarazioni nel fascicolo  del
 dibattimento;